Dal punto di vista normativo le problematiche relative ai fenomeni di inquinamento sono inquadrabili in un ambito legislativo delimitato dal D.Lgs. n° 22 del 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi), relativo all'Attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, specificatamente all’Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati), dal D.M. n° 471 del 25 ottobre 1999, relativo al Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’attuale Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientalepubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96, nonché dalla Delibera Giunta Regionale n° 2922 del 03/10/2003, relativa alla Definizione delle linee guida per il campionamento e l’analisi dei campioni dei siti inquinati. Protocollo operativo.
Ad integrazione del panorama normativo si citano inoltre il D. Lgs n° 389 del 8 novembre 1998 (Ronchi bis) e la Legge n° 426 del 9 dicembre 1998 (Nuovi interventi in campo ambientale). A titolo indicativo si cita l'art. 1 del D.M. 471/99 che individuando il campo di applicazione del regolamento, stabilisce innanzitutto:
- i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
- le procedure di riferimento per il prelievo dei campioni;
- i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti.
L'Allegato 2 del D.M.A. 471/99, relativo alle Procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni fornisce le seguenti indicazioni circa il numero dei punti di prelievo di sottosuolo a maglia regolare in funzione dell'estensione dell'area:
< 10.000 mq |
almeno 5 punti |
10.000 - 50.000 mq |
da 5 a 15 punti |
50.000 - 250.000 mq |
da 15 a 60 punti |
250.000 - 500.000 mq |
da 60 a 120 punti |
> 500.000 mq |
almeno 2 punti ogni 10.000 mq |
Tali indicazioni circa il numero e la disposizione dei punti di prova possono comunque variare in funzione delle condizioni logistiche e dell'effettiva presenza di inquinanti nel sottosuolo.